Si informano tutti i contribuenti interessati che la dichiarazione ICI relativa all'anno 2007 dovrà essere presentata entro il termine del 30/09/2008.
Si invita, inoltre, ogni contribuente interessato a verificare la necessità o meno di presentare tale dichiarazione atteso che l'art. 37 comma 53 del DL 223/2006, convertito nella legge 248/2006 e ss.mm., ha stabilito la soppressione dell'obbligo della dichiarazione in tutti i casi nei quali i dati della variazione sono ricavabili per gli uffici attraverso l'immediata consultazione delle banche dati catastali (ossia in tutti i casi in cui viene utilizzato il Modello Unico Informatico da parte dei Notai). A titolo meramente esemplificativo si specifica che sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione ICI tutte le variazioni derivanti da atti notarili di compravendita immobiliare, cessione e costituzione a titolo oneroso di altri diritti reali, ecc. operati dal 2007.
Si è soggetti all'obbligo di dichiarazione ICI in tutti i casi in cui invece le variazioni oggettive e soggettive (esempio: diritto ad esenzioni ed esclusioni, totali o parziali, dal pagamento dell'imposta, come l'intervenuta ruralità di un immobile o la dichiarazione di inagibilità dell'immobile) che non sono direttamente rilevabili dal Comune attraverso le banche dati e pertanto non si è formato un atto notarile con la procedura MUI. Anche le modifiche relative alla destinazione urbanistica di un terreno (da agricolo ad edificabile e viceversa) sono soggette a dichiarazione.
Si invitano comunque gli interessati a prendere contatti con l'ufficio tributi per maggiori chiarimenti in merito.